Convenzione ITIS "L. Da Vinci"

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L’UNIVERSITA’ POPOLARE CARLO III DI NAPOLI, con sede in via Belvedere 33 – Palazzina Rossa- 80127 Napoli, rappresentato  dal  suo  Presidente  Prof.  Sergio Roncelli

e

l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “L. da VINCI” Napoli, con sede in via Foggia 37, 80143 Napoli, rappresentato  dal  Dirigente Scolastico Prof.ssa Annabella Marcello  

Allo scopo di promuovere e mantenere relazioni culturali  tra le due Istituzioni, nonché di stabilire intese preliminari per programmi di collaborazione e progettazione di attività scientifiche e culturali che coinvolgano docenti, ricercatori e studenti di entrambe le istituzioni convengono quanto segue:

Art. 1
L’UNIVERSITA’ POPOLARE CARLO III  DI  NAPOLI E L’ITIS “L. da VINCI” DI NAPOLI, in prosieguo denominati rispettivamente UPC e LDV, convengono di collaborare sulle seguenti tematiche:
1.    Igiene e chimica degli alimenti;
2.    Emergenze e problematiche ambientali;
3.    Sicurezza alimentare;
4.    Sport, ambiente e salute; 
5.    Sicurezza nel mondo del lavoro;
6.    Tematiche culturali di interesse generale.                                                                          


Art. 2
A questo scopo L’UPC e l’LDV concordano sulla necessità di approfondire la cooperazione mediante:

  • lo svolgimento di ricerche comuni;
  • lo scambio di ricercatori e studenti;
  • l' attivazione di tirocini formativi e di orientamento;
  • la disponibilità delle biblioteche e delle attrezzature scientifiche in dotazione nelle rispettive Istituzioni;
  • la partecipazione comune a conferenze, simposi, congressi, corsi di approfondimento  con comunicazioni scientifiche;
  • lo scambio e il trasferimento di informazioni e materiali scientifici previo specifici accordi;
  • la pubblicazione dei risultati ottenuti dal lavoro in cooperazione;
  • la cooperazione attiva sui temi oggetto della presente Convenzione, sfruttando e mettendo a disposizione ogni altro mezzo che possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni;
  • La presentazione di domande di finanziamento congiunte su specifici progetti in risposta a bandi emanati da Enti ed Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali (MIUR, Unione Europea, etc), anche attraverso la partecipazione a Consorzi di Ricerca nazionali e internazionali.

Negli anni futuri l’accordo potrà svilupparsi e/o modificarsi a seconda delle reciproche esigenze o delle necessità intrinseche al programma stesso, anche attraverso l'allargamento ad altri settori di mutuale interesse.

Art. 3
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, L’UPC e l’LDV si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti.
L’onere della spesa, identificata di comune accordo, ove non esistano altre possibili forme di finanziamento (Ministeri, Istituzioni Sovranazionali, Enti Nazionali pubblici e privati, ecc.) potrà gravare sulle singole strutture direttamente coinvolte nell’iniziativa previa specifica delibera dei rispettivi organi amministrativi.
Art. 4
Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle Istituzioni di appartenenza.

Art. 5
I risultati tecnico-scientifici-culturali, ottenuti nell’ambito del programma di cooperazione, spettano, salvo diverso accordo, ad entrambe le Istituzioni. Qualora i risultati vengano prodotti separatamente, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca è dell'Istituzione nella quale sono stati raggiunti, salvo accordi specifici preventivamente stipulati con l'Istituzione partner.

Art. 6
Il presente accordo avrà una durata di due anni dalla data dell’ultima firma da parte dei Legali Rappresentanti  delle due Istituzioni.
2
La responsabilità scientifica è affidata al Prof. Sergio Roncelli per il DCB ed al Prof.ssa Annabella Marcello Guida per l’LDV.

Ogni modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta delle due Istituzioni.
Il presente accordo potrà essere rinnovato tacitamente allo scadere del 2° anno, salvo il caso in cui, una delle parti, intenda recedere dallo stesso.

Art. 7
Il presente accordo è firmato in 2 copie originali di eguale valore legale.