Il DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE DELL’UNIVERSITA’ FEDERICO II di Napoli Via Mezzocannone n. 8, Napoli, rappresentato dal suo Direttore Prof. Antonio Barletta
e
Il DIPARTIMENTO DI CHIMICA E BIOLOGIA DELL’ UNIVERSITA’ POPOLARE CARLO III di Napoli, Vico San Domenico Maggiore n. 18, Napoli, rappresentato dal suo Direttore Prof. Sergio Roncelli
Allo scopo di promuovere e mantenere relazioni scientifiche tra le due Istituzioni, nonché di stabilire intese preliminari per programmi di collaborazione e progettazione di attività scientifiche che coinvolgano docenti, ricercatori e studenti di entrambe le istituzioni convengono quanto segue:
Art. 1
Il DIPARTIMENTO DI CHIMICA E BIOLOGIA, UNIVERSITA’ POPOLARE CARLO III NAPOLI e il DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE BIOLOGICHE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FEDERICO II, in prosieguo denominati rispettivamente DCB e DSB, convengono di collaborare sulle seguenti tematiche:
1. Ecotossicologia ed indici di tossicità
2. Integrità e sostenibilità di ecosistemi e sistemi naturali, agro-industriali ed urbani
3. Ecologia Microbica su aree di particolare interesse
4. Igiene dell’ambiente e del territorio
5. Sport, ambiente e salute
6. Igiene degli alimenti
Art. 2
A questo scopo il DCB e l’DSB concordano sulla necessità di approfondire la cooperazione mediante:
- lo svolgimento di ricerche comuni;
- lo scambio di ricercatori e studenti;
- l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento (DI 144 del 25 marzo 1998);
- la disponibilità delle biblioteche e delle attrezzature scientifiche in dotazione nelle rispettive Istituzioni;
- la partecipazione comune a conferenze, simposi, congressi, corsi di approfondimento con comunicazioni scientifiche;
- lo scambio e il trasferimento di informazioni e materiali scientifici previo specifici accordi;
- la pubblicazione dei risultati ottenuti dal lavoro in cooperazione;
- la cooperazione attiva sui temi oggetto della presente Convenzione, sfruttando e mettendo a disposizione ogni altro mezzo che possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- La presentazione di domande di finanziamento congiunte su specifici progetti in risposta a bandi emanati da Enti ed Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali (MIUR, Unione Europea, etc), anche attraverso la partecipazione a Consorzi di Ricerca nazionali e internazionali.
Negli anni futuri l’accordo potrà svilupparsi e/o modificarsi a seconda delle reciproche esigenze o delle necessità intrinseche al programma stesso, anche attraverso l'allargamento ad altri settori di mutuale interesse.
Art. 3
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, il DCB e l’DSB si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti.
L’onere della spesa, identificata di comune accordo, ove non esistano altre possibili forme di finanziamento (Ministeri, Istituzioni Sovranazionali, Enti Nazionali pubblici e privati, ecc.) potrà gravare sulle singole strutture direttamente coinvolte nell’iniziativa previa specifica delibera dei rispettivi organi amministrativi.
Art. 4
Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle Istituzioni di appartenenza.
Art. 5
I risultati tecnico-scientifici, ottenuti nell’ambito del programma di cooperazione, spettano, salvo diverso accordo, ad entrambe le Istituzioni. Qualora i risultati vengano prodotti separatamente, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca è dell'Istituzione nella quale sono stati raggiunti, salvo accordi specifici preventivamente stipulati con l'Istituzione partner.
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Art. 6
Il presente accordo avrà una durata di cinque anni dalla data dell’ultima firma da parte dei Legali Rappresentanti delle due Istituzioni.
La responsabilità scientifica è affidata al Prof Sergio Roncelli per il DCB ed al Prof. Marco Guida per l’DSB.
Ogni modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta delle due Istituzioni.
Il presente accordo potrà essere rinnovato tacitamente allo scadere del 5° anno, salvo il caso in cui, una delle parti, intenda recedere dallo stesso.
Art. 7
Il presente accordo è firmato in 2 copie originali di eguale valore legale.




